Accessibilità digitale: guida a obblighi, scadenze e sanzioni per PA e imprese

Copertina della guida 2026 sull'accessibilità digitale: obblighi, scadenze e sanzioni per PA e imprese, con l'icona dell'accessibilità su una pagina web

In sintesi. L’accessibilità di siti web e app è un obbligo di legge per le Pubbliche Amministrazioni e per un numero crescente di aziende private. Dal 2026 AgID ha anche un percorso di controllo unico e con tempi definiti. Qui trovi chi è tenuto a cosa, le scadenze, le sanzioni e gli errori che vediamo più spesso.

Tempo di lettura stimato: 7 minuti

Un sito è un oggetto complesso: in un ente ci sono moduli, albo online, amministrazione trasparente, PDF caricati da mani diverse; in un’azienda cataloghi, checkout, aree clienti e app. L’accessibilità sembra sempre l’ultima voce della lista. Oggi è tra le prime, perché le regole sono più precise e c’è chi le controlla.

Cosa significa “accessibile” per un ente o un’azienda

Un sito o un’app sono accessibili quando chiunque, comprese le persone con disabilità, può usarne i servizi, anche con screen reader, ingranditori, comandi vocali o la sola tastiera: il cittadino che presenta un’istanza o paga in autonomia, il cliente che acquista o gestisce un abbonamento senza barriere. Se un servizio digitale non è accessibile, per una parte degli utenti quel servizio non esiste.

Il quadro normativo in breve

In Italia convivono due binari: uno nato per la PA, l’altro per il mercato.

  • Legge 4/2004 (Legge Stanca): si applica a PA, enti pubblici economici e concessionari di servizi pubblici. Con la Direttiva (UE) 2016/2102, recepita dal D.Lgs. 106/2018, sono arrivati dichiarazione di accessibilità, meccanismo di feedback e monitoraggio. Il D.L. 76/2020 l’ha estesa ai privati che offrono servizi al pubblico tramite siti o app con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni (art. 3, comma 1-bis).
  • D.Lgs. 82/2022, che recepisce l’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882): applicabile dal 28 giugno 2025, riguarda prodotti e servizi offerti ai consumatori da operatori di qualsiasi dimensione, individuati per settore e non per fatturato.
  • Linee guida AgID: definiscono requisiti tecnici e verifiche. Per i servizi del D.Lgs. 82/2022 valgono le Linee guida sull’accessibilità dei servizi adottate con la Determinazione n. 38/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026). Il riferimento tecnico comune è la norma europea EN 301 549, che richiama le WCAG 2.1 livello AA del W3C.
  • Regolamento AgID (Determinazione n. 84 del 15 maggio 2026): è la novità più rilevante. Disciplina accertamenti e sanzioni per PA, grandi privati della Legge Stanca e servizi del D.Lgs. 82/2022, e sostituisce i regolamenti precedenti (Determinazioni 357/2019 e 355/2022). Non aggiunge requisiti tecnici, ma rende la vigilanza strutturata e con tempi definiti.

Gli obblighi concreti per le PA

Siti e app accessibili. Tutti quelli di cui l’ente è titolare, non solo il sito istituzionale.

Dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre. Una per ogni sito e app, compilata solo tramite il form online di AgID; vale dal 24 settembre al 23 settembre successivo e genera un link da mettere nel footer del sito o nella scheda dell’app. L’accesso fa capo al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD): dal 2026 il form distingue i profili di Amministratore e Delegato, così l’RTD può far inserire dichiarazioni e obiettivi a un collaboratore.

Obiettivi annuali di accessibilità entro il 31 marzo, con le azioni previste per migliorare i servizi.

Un canale di feedback funzionante. Va indicato nella dichiarazione e serve agli utenti per segnalare barriere o chiedere contenuti accessibili. Non è un dettaglio formale: le segnalazioni che restano senza risposta possono arrivare al Difensore civico per il digitale di AgID.

Acquisti conformi. La Legge Stanca prevede la nullità dei contratti per realizzare o modificare siti e app che non richiedono il rispetto dei requisiti di accessibilità.

Attenzione: la dichiarazione non è una certificazione. Dichiarare con onestà una conformità parziale, con un piano di miglioramento, è molto più solido di una dichiarazione di facciata.

Gli obblighi concreti per le imprese

Grandi soggetti privati della Legge Stanca (fatturato medio oltre 500 milioni): devono rispettare i requisiti di accessibilità. Per chi eroga i servizi del D.Lgs. 82/2022, AgID precisa che la dichiarazione annuale non è più dovuta: al suo posto vanno fornite le informazioni sull’accessibilità previste dal decreto.

Operatori nei settori dell’European Accessibility Act, di qualsiasi dimensione: e-commerce, servizi bancari ai consumatori, comunicazioni elettroniche e accesso ai media audiovisivi, trasporto passeggeri (siti, app, biglietteria elettronica, informazioni in tempo reale), e-book e software dedicati. Sono esentate le microimprese che forniscono servizi, cioè meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; l’esenzione non vale per chi fornisce prodotti. Alcuni requisiti si possono non applicare se comportano una modifica sostanziale del servizio o un onere sproporzionato, ma la deroga va valutata e documentata.

Sanzioni: cosa rischiano PA e imprese

PA. L’art. 9 della Legge Stanca prevede responsabilità dirigenziale e disciplinare (artt. 21 e 55 del D.Lgs. 165/2001), oltre a eventuali responsabilità civili e penali, e l’inosservanza pesa sulla valutazione della performance dei dirigenti. Le conseguenze ricadono quindi su chi ha la responsabilità, non sull’ente in astratto. A questo si aggiungono la nullità dei contratti non conformi e il rischio di contenzioso con chi non riesce a usare un servizio.

Imprese. Il D.Lgs. 82/2022, art. 24, prevede da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti, graduati per gravità e utenti coinvolti, e da 2.500 a 30.000 euro per chi non collabora con la vigilanza o non rispetta le misure ordinate. Per i grandi soggetti della Legge Stanca la sanzione arriva fino al 5% del fatturato. Per i servizi del D.Lgs. 82/2022, se l’inadempimento continua, AgID può fissare un termine per oscurare il servizio o ritirare l’app dagli store.

Come funziona il controllo di AgID

Il Regolamento 84/2026 prevede due fasi. Nella pre-istruttoria, avviata da segnalazioni, reclami o monitoraggio, AgID verifica, indica le non conformità e chiede di adeguarsi in un termine proporzionato. Se l’adeguamento non arriva, scatta il procedimento sanzionatorio: contestazione, possibilità di difendersi, diffida con termine perentorio e provvedimento finale.

La logica è: prima l’adeguamento, poi la sanzione, e chi si mette in regola nei termini ottiene l’archiviazione. Per questo conviene arrivare preparati, con dichiarazione aggiornata dove dovuta, un piano di adeguamento credibile e traccia di ciò che è stato fatto.

Gli errori che incontriamo più spesso

  • Dimenticare i siti “secondari”: portali di eventi, micrositi di progetto, aree dedicate.
  • Pensare che l’accessibilità riguardi solo la PA, o che “microimpresa” voglia dire esente da tutto.
  • Copiare la dichiarazione dell’anno prima senza una verifica tecnica aggiornata.
  • Trascurare documenti e flussi critici: PDF scansionati come immagini, moduli non compilabili da tastiera, checkout e aree riservate.
  • Affidarsi a un widget che promette conformità con una riga di codice. L’accessibilità si costruisce nel codice, nei contenuti e nei processi editoriali.
  • Non coinvolgere fornitori e redazione: se il contratto non chiede la conformità, o chi pubblica non è formato, il sito smette di essere accessibile con il primo allegato caricato male.

Come per ogni progetto digitale, il punto non è lo strumento ma il processo: l’accessibilità funziona quando entra nel modo in cui l’organizzazione produce e pubblica informazioni, non quando è un intervento straordinario di fine anno. È lo stesso approccio che seguiamo quando progettiamo siti web ed e-commerce e app mobile, e che vale anche per far dialogare i sistemi di un Ordine professionale.

Domande frequenti

La mia azienda deve rendere accessibile il sito?

Dipende dal settore e dalla dimensione. Se offri ai consumatori servizi come e-commerce, servizi bancari, trasporto passeggeri o comunicazioni elettroniche, sei nel D.Lgs. 82/2022 a meno che tu non sia una microimpresa di servizi. Se il fatturato medio supera 500 milioni e offri servizi tramite sito o app, rientri anche nella Legge Stanca.

Entro quando va pubblicata la dichiarazione di accessibilità?

Per le PA entro il 23 settembre di ogni anno, per ciascun sito e app, tramite il form AgID. Gli obiettivi annuali di accessibilità vanno pubblicati entro il 31 marzo.

Quanto si rischia se il sito non è accessibile?

Per le imprese nel D.Lgs. 82/2022 da 5.000 a 40.000 euro, più da 2.500 a 30.000 euro se non si collabora con AgID; per i grandi privati della Legge Stanca fino al 5% del fatturato. Nella PA rispondono i dirigenti, sul piano disciplinare e dirigenziale.

Un widget di accessibilità basta per essere conformi?

No. Un widget può aiutare alcuni utenti, ma non corregge codice, struttura dei contenuti, documenti e moduli, che sono i punti verificati rispetto a EN 301 549 e WCAG 2.1 AA.

Se AgID ci contatta, arriva subito la sanzione?

No. Il Regolamento 84/2026 prevede prima una fase di verifica con richiesta di adeguamento. La sanzione arriva solo se non ci si adegua nei termini.

Vuoi sapere a che punto è il tuo ente o la tua azienda?

Analizziamo insieme siti e app: dichiarazione di accessibilità, obblighi che ti riguardano davvero e priorità di intervento, partendo dalla situazione reale della tua organizzazione.

Lorenzo Longhi
Business Consultant SWD Group – lorenzo@swdweb.it – +39 392 9633884

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    Ciao, sono Myriam, l'assistente virtuale (AI) di SWD Group. Come posso aiutarti?